Le aziende potranno controllare PC e cellulari dei dipendenti senza accordi sindacali. Per i sindacati: «Colpo di mano». Lo prevede il Jobs Act. Rivoluzionato lo Statuto dei lavoratori.
Smantellato l’articolo 18 anche l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori viene rivoluzionato. La recente riforma del mercato del lavoro stabilisce infatti che l’azienda possa effettuare controlli a distanza sui propri dipendenti per mezzo di impianti audiovisivi (PC, tablet, telefoni aziendali) senza che ci siano degli accordi sindacali preventivi. Sarà sufficiente aver consegnato ai lavoratori un documento di policy sulla privacy che li informi sull’utilizzo di questi strumenti.
Immediata la reazione dei sindacati: « Sui controlli a distanza siamo al colpo di mano», le novità del Jobs act «pongono un punto di arretramento pesante» rispetto allo Statuto dei lavoratori. «Non solo daremo battaglia in Parlamento», ma anche «verificheremo con il garante della privacy se ciò si può consentire», aggiungono.
Dalla posizione alla posta elettronica: tutti i dati che l’azienda può vedere
Le norme che consentono il controllo a distanza dei lavoratori.
A spiegare nei dettagli le novità è la relazione illustrativa che accompagna il testo dello schema di decreto legislativo in attuazione del Jobs act, l’articolo 23 del decreto legislativo detta la nuova disciplina dei controlli a distanza del lavoratore, rivoluzionando quanto previsto dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. Nello specifico, le novità riguardano i dispositivi tecnologici (come PC, tablet e telefonini che l’azienda mette a disposizione dei suoi dipendenti) e gli strumenti per controllare accessi e presenze come i badge elettronici. In tutti gli altri casi, invece, per installare impianti di videosorveglianza e altri strumenti di controllo servono l’accordo sindacale o l’autorizzazione da parte del ministero del Lavoro (per le imprese con più unità dislocate in una o più regioni).
Adeguata informazione per i dipendenti.
I dati che si acquisiscono in fase di controllo potranno essere «utilizzati ad ogni fine connesso al rapporto di lavoro, purché sia data al lavoratore adeguata informazione circa le modalità d’uso degli strumenti e l’effettuazione dei controlli, sempre, comunque, nel rispetto del Codice privacy», si legge nella relazione illustrativa. Nello specifico, l’articolo impone che «gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In mancanza di accordo possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali». E continua: «La disposizione di cui al primo comma non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze». Quindi prosegue che «le informazioni raccolte ai sensi del primo e del secondo comma sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196», il codice sulla privacy.
Quindi il dipendente potrà essere controllato qualora utilizzi cellulari, tablet o PC aziendali, rest la protezione della privacy sul luogo di lavoro per quanto riguarda la videosorveglianza.
E voi cosa ne pensate ?